A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da operatori del settore delle fonti rinnovabili, si ritiene opportuno precisare che, ferma restando la possibilità di usufruire, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’Agenzia delle Entrate, della detassazione di cui alla legge 388 del 2000 per gli investimenti ambientali, la percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante di cui all’art. 9 DM 19 febbraio 2007 con detto beneficio fiscale va applicata all’intero costo imputabile all’investimento come iscritto in bilancio e non al solo sovraccosto ambientale.